Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 4001/2026 (reg. prov. coll. n. 04001/2026; reg. ric. n. 00606/2025, pubblicata il 19 maggio 2026), ribadisce un principio di diritto destinato a incidere sulle valutazioni paesaggistiche in materia di impianti fotovoltaici in aree vincolate.
Secondo il Collegio, la presenza di pannelli fotovoltaici sugli edifici non può più essere considerata, in via automatica, elemento di incompatibilità paesaggistica. La sola visibilità dell’impianto, anche da punti panoramici sensibili, non è sufficiente a giustificare un diniego: è necessario un bilanciamento concreto tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello, parimenti pubblico, alla transizione energetica e alla produzione da fonti rinnovabili.
Ne deriva che l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica è tenuta a valutare non solo l’impatto visivo, ma anche le soluzioni progettuali alternative e le eventuali misure mitigative proposte dal privato, verificandone la reale fattibilità tecnica e la sostenibilità energetica complessiva dell’intervento. L’eventuale scelta di localizzazioni alternative rispetto alla copertura deve inoltre essere supportata da una valutazione di effettiva praticabilità e non può tradursi in un sacrificio sproporzionato degli obiettivi energetici o dell’accesso agli incentivi pubblici.
La decisione sottolinea inoltre che il giudizio paesaggistico non può fondarsi su automatismi estetici, ma richiede una motivazione rafforzata, soprattutto quando l’intervento riguarda tecnologie ormai considerate parte dell’evoluzione degli standard edilizi contemporanei.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto viziato il parere della Soprintendenza per insufficiente bilanciamento degli interessi in gioco e per mancata considerazione delle alternative progettuali e delle soluzioni mitigative proposte, disponendo il relativo annullamento e imponendo una nuova valutazione da parte dell’amministrazione.
È stata invece respinta, allo stato, la domanda risarcitoria, in quanto la persistenza del potere discrezionale dell’amministrazione impedisce di ritenere già accertata la spettanza del bene della vita richiesto.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4001/2026 (reg. prov. coll. n. 04001/2026; reg. ric. n. 00606/2025), pubblicata il 19 maggio 2026.