La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13157 del 18 maggio 2025 (Sezione II Civile, Presidente Orilia, Relatore Grasso), ha ribadito un principio consolidato in materia di distanze legali tra costruzioni.
Secondo la Suprema Corte, ai sensi dell’articolo 873 del Codice civile, la nozione di “costruzione” ha carattere unitario e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, purché dotata di solidità e stabilmente ancorata al suolo, a prescindere dalla tecnica costruttiva adottata.
La decisione chiarisce inoltre che i regolamenti comunali non possono modificare tale definizione prevista dal Codice civile. Il rinvio contenuto nella seconda parte dell’articolo 873 c.c. riguarda esclusivamente la possibilità per i Comuni di stabilire distanze maggiori rispetto a quelle minime previste dalla legge, ma non consente di ridefinire cosa debba intendersi per “costruzione”.
L’ordinanza — che conferma l’impostazione già espressa in precedenti pronunce (tra cui Cass. n. 23843/2018 e n. 12712/2024) — è intervenuta su una controversia tra privati (V. c. C.), confermando la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 23 luglio 2019.
In sintesi, la Cassazione riafferma che solo il legislatore può stabilire la nozione di costruzione rilevante ai fini delle distanze legali, escludendo ogni possibilità di deroga da parte dei regolamenti locali.
Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione