Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza pronunciata l’11 marzo 2026 (n. 02854/2026 Reg. prov. coll., ric. n. 9887/2022), afferma un principio di diritto di rilievo generale in materia di contributo di costruzione nell’ambito dell’attività edilizia convenzionata.
Secondo Palazzo Spada, la quota relativa al costo di costruzione costituisce una prestazione patrimoniale di diritto pubblico, sottratta alla disponibilità delle parti e disciplinata da una riserva di legge ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione. Ne consegue che essa può essere assolta esclusivamente mediante pagamento in denaro, salvo espressa previsione normativa.
Il Collegio chiarisce quindi che non è consentito lo scomputo né la compensazione del costo di costruzione tramite la realizzazione di opere da parte del privato, neppure se prevista in una convenzione urbanistica stipulata con l’amministrazione. Tali pattuizioni, in assenza di una base legislativa, devono ritenersi nulle per contrasto con norme imperative.
La decisione ribadisce inoltre la distinzione tra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: solo i primi possono essere soddisfatti attraverso la realizzazione diretta di opere, mentre il secondo resta necessariamente legato a un obbligo di pagamento monetario.
Il principio riafferma così il limite dell’autonomia negoziale della pubblica amministrazione in materia di entrate di natura pubblica, che non può derogare al regime legale del contributo edilizio.