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Conferenza unificata: raggiunta l’intesa per il Modulo unico standard per la SCIA

Chiesto come termine per l'adeguamento il 1° gennaio 2017. Previste sanzioni per i comuni inadempienti
giornale dei comuni

La Conferenza unificata ha dato parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di riforma della Segnalazione certificata inizio attività (SCIA), in attuazione della delega di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 di riforma della pubblica amministrazione.

Tra le proposte di modifica che accompagnano l’intesa in Conferenza unificata, una riguarda la previsione di un termine per l’adeguamento da parte delle amministrazioni pubbliche. “Considerata la notevole portata innovativa della nuova disciplina che richiede un significativo impegno nell’adeguamento delle amministrazioni sotto i diversi profili (organizzativi e di coinvolgimento delle Pa interessate, tecnologici e di predisposizione della modulistica) e una leale collaborazione tra governo, Regioni ed enti locali per assicurare effettività alle nuove disposizioni e corrispondere in modo efficace alle attese di imprese e cittadini, si ritiene essenziale – propone la Conferenza unificata – indicare un termine per l’adeguamento delle amministrazioni (anche in considerazione delle nuove sanzioni introdotte) che potrebbe essere individuato nel 1° gennaio 2017”. Sono previste sanzioni per i comuni inadempienti.

Ricordiamo che lo schema di decreto legislativo sulla Scia unica prevede la possibilità di presentazione, presso un unico ufficio, anche in via telematica, di un unico modulo standard, valido in tutto il territorio italiano. La SCIA non si applica, oltre che nelle ipotesi di discrezionalità tecnico-amministrativa, come previsto anche dalla normativa vigente, nei casi in cui siano richieste “autorizzazioni espresse” circa determinate materie (“in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”).

Viene inoltre innalzato a 60 giorni il termine per l’esercizio del controllo sull’attività segnalata e per l’adozione di provvedimenti inibitori per la SCIA edilizia. Resta fermo, invece, il termine di 30 giorni per gli altri settori, ai sensi dell’art. 19, comma 2 L. n. 241/90.

Quanto alla semplificazione del procedimento, viene introdotta l’unitarietà del titolo (la SCIA) destinato a sostituire tutti gli altri provvedimenti e/o nulla osta (per i procedimenti nei quali la SCIA può essere applicata). Rispetto alla disciplina vigente, sono ricompresi i casi nei quali l’intervento è condizionato al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali.

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