Con il Dpcm 11 maggio 2026, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2026 e vigente dal 22 luglio 2026, sono stati definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
Il regolamento stabilisce i parametri necessari per individuare i comuni che rientrano nelle zone montane, sulla base di elementi geomorfologici quali altitudine, pendenza del territorio e caratteristiche delle aree comunali. La classificazione costituisce il presupposto per l’applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale a sostegno dei territori montani.
Sono qualificati come montani i comuni che soddisfano almeno uno dei criteri previsti dal decreto. Tra questi rientrano i territori nei quali almeno il 20% della superficie comunale supera i 600 metri di altitudine e almeno il 25% presenta una pendenza superiore al 20%; quelli con altitudine media pari o superiore a 350 metri e una quota minima di territorio con pendenza superiore al 20%; i comuni con altitudine media almeno pari a 400 metri o con quota massima superiore a 1.200 metri.
La classificazione riguarda anche alcune situazioni territoriali particolari: sono inclusi i comuni con altitudine media pari o superiore a 300 metri appartenenti a province interamente montane e confinanti con Stati esteri, nonché i comuni che, pur non rispettando direttamente i parametri principali, risultano circondati esclusivamente da territori classificati come montani o appartenenti a specifiche aggregazioni territoriali.
Il decreto prevede inoltre la pubblicazione dell’elenco dei comuni montani che soddisfano i requisiti stabiliti. In caso di fusione o scissione di enti locali già classificati come montani, la nuova qualificazione sarà mantenuta o attribuita solo se risultano rispettati i criteri previsti dalla legge n. 131/2025.
L’aggiornamento dell’elenco dei comuni montani potrà essere effettuato annualmente, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre e con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La nuova classificazione assume particolare rilievo anche ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, destinato a finanziare interventi di salvaguardia, valorizzazione e sostegno delle aree montane, oltre che per l’attuazione delle politiche contro lo spopolamento previste dalla legge n. 131/2025.
Il provvedimento, adottato dopo l’istruttoria tecnica del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e il confronto in Conferenza unificata, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.