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Codice del Terzo Settore: chiarimenti sull’uso del rendiconto per cassa semplificato per gli enti sotto i 60mila euro

La Circolare del 17 aprile 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce tempi e modalità di applicazione del nuovo modello aggregato, introducendo indicazioni operative per gli Enti del Terzo Settore con ricavi ridotti e precisazioni sul regime transitorio
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Con la Circolare n. 6 del 17 aprile 2026, il Dipartimento per le Politiche sociali del Terzo settore e migratorie interviene per chiarire l’applicazione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata destinato agli Enti del Terzo Settore con entrate non superiori a 60.000 euro, introdotto dal decreto interministeriale del 18 febbraio 2026.

Sul piano temporale, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo modello “E” sarà utilizzabile a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2026. Per gli enti con esercizi avviati nel corso del 2025, invece, la possibilità di adozione è anticipata alla chiusura del relativo esercizio in corso, come nel caso dei bilanci chiusi il 30 giugno o il 30 agosto 2026.

La circolare precisa inoltre che gli enti dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori alla soglia dei 60mila euro, qualora abbiano già chiuso l’esercizio alla data del 21 marzo 2026, potranno comunque utilizzare il rendiconto per cassa nella sua forma integrale, secondo il modello “D” previsto dal decreto ministeriale del 5 marzo 2020. Viene così escluso l’obbligo di redazione del bilancio economico-patrimoniale in tali casi, anche in presenza della personalità giuridica, se ricorrono le condizioni previste.

La circolare si inserisce nel percorso di semplificazione degli adempimenti contabili per gli enti di minori dimensioni, fornendo un quadro interpretativo utile a garantire uniformità applicativa nella fase di transizione al nuovo sistema.

Consulta la Circolare per approfondire gli aspetti ivi chiariti, pubblicata anche sulla pagina “Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore”.

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