La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), fissando un principio destinato ad avere effetti sui contenziosi tra enti locali e contribuenti. Con l’ordinanza n. 32838 del 16 dicembre 2025, la Sezione Tributaria ha stabilito che le maggiorazioni tariffarie deliberate dai Comuni prima del 26 giugno 2012 perdono efficacia dal 1° gennaio 2013, salvo l’adozione di una nuova delibera nei casi consentiti dalla normativa sul riequilibrio finanziario.
La vicenda nasce da un contenzioso tributario approdato in Cassazione dopo una decisione della Commissione tributaria regionale di Napoli. Al centro del giudizio, la validità degli avvisi di accertamento emessi da un Comune applicando tariffe maggiorate dell’imposta sulla pubblicità anche dopo il 2012.
Secondo i giudici di legittimità, l’articolo 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, letto alla luce della sentenza n. 15 del 2018 della Corte costituzionale, conferma che le maggiorazioni tariffarie già deliberate prima dell’abrogazione della norma che le consentiva restano valide solo fino al 31 dicembre 2012. Dal 2013 torna infatti ad applicarsi il regime delle “tariffe base” previsto dal decreto legislativo n. 507 del 1993.
Di conseguenza, risultano nulli gli avvisi di accertamento dell’ICP fondati su tariffe maggiorate applicate dal 2013 in avanti, anche se l’aumento era stato approvato prima del giugno 2012. Un’eccezione è prevista per i Comuni che, nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, abbiano successivamente adottato una nuova delibera per ripristinare la maggiorazione tariffaria con effetti solo per il futuro.
La Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio, ribadendo un orientamento già espresso in precedenti pronunce e destinato a incidere sulla legittimità degli accertamenti fiscali comunali relativi all’imposta sulla pubblicità.