Lunedì 20 luglio 2026
Lunedì 20 luglio 2026

Società consociata

Home > Diritto e Appalti > AGEL > Cassazione: multe valide anche senza l’ordinanza sul cartello stradale

Cassazione: multe valide anche senza l’ordinanza sul cartello stradale

Sino a oggi sul Web era stato tutto un proliferare di pareri circa la possibilità o meno di poter inoltrare ricorso con speranze di successo
giornale dei comuni
📰 Questo è l'ultimo articolo gratuito che puoi leggere. se sei già abbonato.

Pessime notizie per gli automobilisti multati per violazione dei limiti di velocità: la sentenza 7709 del 2016 della Corte di Cassazione cancella l‘alibi’ forse più diffuso, quello di sperare di farla franca e di non pagare una multa impugnando una sanzione per assenza dell’indicazione dell’autorizzazione sul retro del cartello che imponeva il limite infranto.

Con il pronunciamento del 5 febbraio, pubblicato il 19 aprile dalla Seconda Sezione, la Cassazione confermando un orientamento ormai prevalente, mette un freno al moltiplicarsi dei ricorsi impostati sull’assenza di tale indicazione, pronunciandosi al riguardo con estrema chiarezza. Nella decisione, infatti, si legge: ”l’eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l’illegittimità del segnale”.

Sino a oggi sul Web era stato tutto un proliferare di pareri circa la possibilità o meno di poter inoltrare ricorso con speranze di successo. Ora dai giudici di piazza Cavour, con un pronunciamento che non lascia spiragli arriva la parola fine a tante speculazioni che hanno fatto la fortuna di diversi studi legali. Si legge, sempre nella sentenza, non ancora pubblicata sul sito della Cassazione ma già consultabile su alcuni siti specializzati in consulenze: ”In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (…) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare”.

E’ il caso di ricordare che per contestare la legittimità dell’apposizione di un cartello, trattandosi di un atto amministrativo si deve ricorrere al TAR e non al Giudice di Pace.

Articoli Correlati

sicurezza attività ricreative

Elettrodotti e attività ricreative: il dirigente comunale può sospendere l’esercizio per ragioni di sicurezza

Il TAR Sardegna chiarisce che il provvedimento rientra nei poteri gestionali della dirigenza e non richiede un’ordinanza sindacale contingibile e urgente quando il rischio è ordinario e accertabile...
rifiuti commercio

Rifiuti, la chiusura del locale non può scattare per il conferimento errato nei mastelli

Il TAR Sardegna delimita l’ambito delle sanzioni interdittive: la misura della sospensione dell’attività riguarda solo le modalità di esposizione dei contenitori e non il contenuto dei rifiuti....
urbanizzazione allacciamento impianti collaudo

Opere di urbanizzazione e allacciamenti: il Comune può imporre il collegamento necessario al collaudo dell’impianto

Il TAR Sardegna chiarisce i limiti dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco: il potere straordinario può essere esercitato per garantire la verifica funzionale di infrastrutture destinate a un servizio pubblico...

ANCI Risponde