Con sentenza n. 02866/2026 (Reg. Prov. Coll.), pubblicata il 9 aprile 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, torna a chiarire i presupposti per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’ipotesi della cosiddetta “falsa rappresentazione dei fatti” di cui al comma 2-bis.
Il principio affermato è che la mera presentazione di un’istanza amministrativa non può essere automaticamente interpretata come dichiarazione implicita del possesso di requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di settore. Ne deriva che non può configurarsi una falsa dichiarazione solo perché il privato abbia richiesto un titolo abilitativo per un intervento riservato a determinati soggetti, se non vi è un’espressa attestazione o un comportamento consapevolmente decettivo.
In questo quadro, il Consiglio di Stato ribadisce che la deroga al termine di dodici mesi per l’esercizio dell’autotutela è consentita esclusivamente in presenza di una falsa rappresentazione imputabile al privato, ossia conosciuta o comunque consapevolmente posta in essere, e idonea in modo diretto a indurre in errore l’amministrazione.
Viene così rafforzato il principio per cui l’onere di verifica dei presupposti, sia oggettivi sia soggettivi, incombe sull’amministrazione procedente, e non può essere traslato sul privato attraverso presunzioni automatiche di mendacio.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare il legittimo affidamento del destinatario del provvedimento ampliativo, limitando l’autotutela tardiva ai soli casi in cui l’errore amministrativo sia effettivamente riconducibile a una condotta dolosa o gravemente colposa del privato.