L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito che un’impresa aggiudicataria non può modificare dopo la gara il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) indicato nella propria offerta. Lo sottolinea il parere di precontenzioso n. 11, approvato il 21 gennaio 2026, relativo a una procedura aperta per un servizio di trasporto scolastico per il periodo 2025-2028.
L’Autorità ha precisato che cambiare il CCNL dopo l’aggiudicazione costituisce una condotta illegittima e un tentativo di influenzare indebitamente le decisioni della Stazione appaltante. La modifica viola principi fondamentali delle gare pubbliche, tra cui trasparenza, correttezza, buona fede e tutela dei lavoratori, e può sollevare dubbi sulla congruità dell’offerta economica iniziale.
Spetta alla Stazione appaltante valutare se il comportamento costituisca illecito professionale grave, con possibili conseguenze tra cui l’annullamento dell’aggiudicazione. L’Autorità suggerisce di verificare, attraverso un contraddittorio con l’operatore, se la dichiarazione iniziale sul CCNL abbia influenzato l’esito della gara, considerando l’omissione di controlli sulla congruità e sull’equivalenza delle tutele lavorative. La decisione finale resta comunque di competenza della Stazione appaltante, secondo i parametri del Codice dei contratti pubblici.
Maggiori informazioni e tutta la documentazione nella nota ANAC