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Le risposte ai quesiti più rilevanti per amministratori e funzionari comunali.
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DOMANDA
Nel caso in cui il Giudice di Pace rigetti un ricorso avverso un verbale per violazione al Codice della Strada, ma nella sentenza non determini l’importo della sanzione tra il minimo e il massimo edittale, come previsto dall’art. 7, comma 11, del D.Lgs. 150/2011, quale importo deve essere richiesto al cittadino? L’art. 7, comma 11, del D.Lgs. 150/2011 dispone che: “Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate”. Alla luce di tale disposizione, si deve ritenere che l’Amministrazione sia obbligata a notificare la sentenza al difensore e/o alla parte? In caso affermativo, con quali modalità deve essere effettuata la notificazione (ufficiale giudiziario, raccomandata A/R, messo notificatore, PEC, ecc.)?
RISPOSTA
L’art. 7, comma 11, del D.Lgs. 150/2011 pone in capo…
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