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Verifica dell’anomalia dell’offerta: obbligo di considerare tutti i costi, inclusi quelli da migliorie e personale aggiuntivo

Il Consiglio di Stato chiarisce che, una volta attivato il subprocedimento di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante deve valutare l’offerta nella sua interezza, includendo ogni voce di costo direttamente o indirettamente riconducibile alle prestazioni offerte, anche se non espressamente prevista dalla lex specialis.
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Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 04156/2026, pubblicata il 22 maggio 2026, n. 09943/2025 Reg. Ric.

Il giudizio di anomalia dell’offerta nelle procedure di evidenza pubblica deve essere condotto con riferimento all’offerta nel suo complesso e non può essere circoscritto alle sole voci di costo espressamente contemplate dalla lex specialis di gara. È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, che interviene a chiarire l’estensione dell’obbligo motivazionale e istruttorio gravante sulla stazione appaltante una volta avviato il subprocedimento di verifica.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, pur essendo la verifica di anomalia un procedimento connotato da ampia discrezionalità tecnica e attivabile anche in via facoltativa al di fuori delle soglie di legge o disciplinari, una volta avviato esso deve svolgersi secondo criteri completi, coerenti e riferiti alla reale struttura economica dell’offerta. Ne deriva che non è consentito limitare l’analisi alle sole componenti formalmente indicate nei documenti di gara, dovendo invece essere considerate anche le voci di costo che emergano dall’offerta tecnica, incluse quelle derivanti da migliorie, prestazioni aggiuntive o da un maggiore impiego di risorse umane.

Il Collegio evidenzia come il giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta imponga una valutazione unitaria e sostanziale, tale da evitare che la verifica si traduca in un controllo parziale o frammentario. In tale prospettiva, anche costi non esplicitati nel quadro economico ma direttamente riconducibili all’esecuzione delle prestazioni offerte devono essere oggetto di riscontro, ove idonei a incidere sull’attendibilità complessiva del margine economico dichiarato dall’operatore.

In applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la verifica di anomalia che non aveva considerato talune voci di costo derivanti da personale aggiuntivo e da offerte migliorative, idonee a incidere sull’utile dichiarato dall’aggiudicatario. Da qui l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza di primo grado, con annullamento degli atti impugnati e obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sulla congruità dell’offerta secondo un esame completo dell’intera struttura economica.

Il principio di diritto affermato si colloca nel solco di un orientamento volto a rafforzare la dimensione sostanziale del sindacato sull’anomalia, evitando che formalismi istruttori possano compromettere la verifica effettiva dell’affidabilità economica dell’offerta.

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