La Corte di Cassazione ha ribadito i limiti dell’esenzione dalla Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, escludendo dal beneficio le Agenzie regionali per la casa, ex Iacp, nel caso di occupazioni temporanee finalizzate alla manutenzione e alla messa in sicurezza degli immobili di proprietà.
Con l’ordinanza n. 33178 del 18 dicembre 2025, la sezione tributaria della Suprema Corte ha rigettato il ricorso relativo a una controversia nata in Puglia, confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Secondo i giudici, l’esenzione prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 507 del 1993 richiede la presenza congiunta di due requisiti: uno soggettivo, legato alla natura di ente pubblico non economico del soggetto interessato, e uno oggettivo, che impone che l’occupazione del suolo pubblico sia direttamente collegata a finalità tipiche indicate dalla norma, tra cui quella assistenziale.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha chiarito che l’attività di manutenzione e messa in sicurezza di edifici destinati alla locazione a canone agevolato non integra un’immediata finalità assistenziale. Si tratta, invece, di interventi riconducibili agli obblighi contrattuali ed extracontrattuali del proprietario dell’immobile. Per questo motivo, il requisito oggettivo richiesto dalla legge non può ritenersi soddisfatto.
La Corte ha inoltre precisato che le finalità statutarie dell’Agenzia per la casa rilevano esclusivamente per verificare il requisito soggettivo dell’ente, ma non sono sufficienti a giustificare automaticamente l’esenzione fiscale in assenza di una concreta attività direttamente assistenziale.