La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sull’interpretazione della disciplina relativa al controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose negli impianti di trattamento dei rifiuti.
Con la sentenza della quarta sezione del 9 luglio 2026, resa su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, i giudici europei hanno chiarito la portata dell’articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18/UE (cosiddetta direttiva Seveso III), che definisce il concetto di «presenza di sostanze pericolose» all’interno di uno stabilimento.
Secondo la Corte, la disposizione non impedisce agli Stati membri di adottare una prassi amministrativa che, nell’ambito dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, richieda elementi ulteriori rispetto al solo sistema di gestione predisposto dal gestore dell’impianto per monitorare continuamente le sostanze effettivamente presenti.
In particolare, per dimostrare che le quantità di sostanze pericolose non raggiungono mai le soglie previste dalla parte 1 o dalla parte 2 dell’allegato I della direttiva 2012/18/UE, non è sufficiente fare esclusivo affidamento su un meccanismo interno di controllo gestito dall’operatore.
La Corte ha quindi riconosciuto la legittimità di un approccio volto a garantire una verifica più rigorosa della quantità di sostanze presenti negli impianti, considerato che la disciplina europea mira a prevenire incidenti rilevanti e a tutelare sicurezza e ambiente attraverso un controllo effettivo del rischio.
La pronuncia precisa dunque che i sistemi di monitoraggio adottati dal gestore possono costituire uno strumento utile, ma non rappresentano necessariamente, da soli, una prova sufficiente per escludere il superamento delle soglie che fanno scattare gli obblighi previsti dalla normativa europea.