Con la sentenza n. 2851/2026 (R.G. 1498/2024), pubblicata il 9 aprile 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi centrali in materia di sanatoria edilizia e procedimenti connessi al Testo Unico dell’edilizia, chiarendo la natura e gli effetti del silenzio-diniego previsto dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001.
In primo luogo, il giudice amministrativo ha confermato che il silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità costituisce un provvedimento tacito di rigetto tipico, che si perfeziona automaticamente allo spirare del termine previsto dalla legge. Ne deriva che non è necessario un provvedimento espresso né trovano applicazione le garanzie proprie del procedimento ordinario, come il preavviso di rigetto.
Sul piano dei limiti di sindacato, il rigetto tacito è impugnabile esclusivamente sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, restando invece preclusa la contestazione di vizi procedimentali o formali.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la cosiddetta “fiscalizzazione dell’abuso edilizio” prevista dall’art. 34 del d.P.R. 380/2001 ha natura eccezionale e può essere valutata solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione, non nel procedimento di sanatoria. Non può quindi incidere sulla legittimità del diniego di accertamento di conformità.
Altro principio ribadito riguarda la “doppia conformità”, requisito indefettibile per la sanatoria: l’opera deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione, sia a quella vigente al momento della domanda. In mancanza di tale condizione, la sanatoria è giuridicamente impossibile.
Infine, è stato escluso che eventuali vicende relative ad atti presupposti possano determinare automaticamente illegittimità derivata sui provvedimenti in materia edilizia, in assenza di un rapporto diretto e necessario tra gli atti stessi.
Nel complesso, la decisione della Sezione Quarta del Consiglio di Stato riafferma un orientamento rigoroso in materia urbanistico-edilizia, volto a limitare l’area della sanabilità e a distinguere nettamente tra fase repressiva dell’abuso e fase di eventuale regolarizzazione.