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Il diritto di accesso si arresta di fronte all’inesistenza dei documenti
Con la sentenza n. 05045/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che l'onere della prova sulla reale disponibilità dei dati spetta al richiedente: l'amministrazione non può esibire registri informatici ipotetici o indeterminati.
di Redazione
Con la sentenza n. 05045/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che l'onere della prova sulla reale disponibilità dei dati spetta al richiedente: l'amministrazione non può esibire registri informatici ipotetici o indeterminati.
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