Domenica 5 luglio 2026
Domenica 5 luglio 2026

Società consociata

Home > Diritto e Appalti > AGEL > Progressioni verticali nella PA: legittimo il vincolo su titoli di studio specifici secondo il TAR Campania

Progressioni verticali nella PA: legittimo il vincolo su titoli di studio specifici secondo il TAR Campania

Con la sentenza n. 02620/2026 (R.G. n. 05771/2025), il TAR Campania chiarisce che le amministrazioni possono limitare l’accesso alle progressioni interne non solo al possesso della laurea, ma anche a specifiche discipline, senza che le deroghe del CCNL ne impongano la modifica automatica
giornale dei comuni
📰 Ti rimangono 4 articoli gratuiti su 5. se sei già abbonato.

Con la sentenza n. 02620/2026, depositata il 24 aprile 2026, il TAR Campania (Sezione II), nell’ambito del ricorso n. 05771/2025 R.G., ha affermato un principio rilevante in materia di progressioni verticali nella pubblica amministrazione e requisiti di accesso alle procedure selettive interne.

Il Tribunale ha chiarito che, nelle progressioni tra aree del pubblico impiego, l’amministrazione conserva un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei requisiti culturali di accesso, potendo non solo richiedere il possesso di un determinato titolo di studio, ma anche circoscrivere l’accesso a specifiche classi di laurea coerenti con il profilo professionale da ricoprire.

Secondo il Collegio, tale scelta non risulta automaticamente superata né compressa dalle previsioni del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (art. 13), che consente sì percorsi di valorizzazione dell’esperienza maturata in servizio, ma in termini facoltativi per le amministrazioni e comunque nel rispetto dell’assetto regolamentare interno.

Ne deriva un ulteriore principio: le clausole della contrattazione collettiva non hanno efficacia sostitutiva dei requisiti selettivi fissati dagli avvisi pubblici e dai regolamenti dell’ente, quando questi risultino espressione di una scelta organizzativa coerente e non manifestamente irragionevole.

Sul piano processuale, il TAR ha inoltre ribadito che il ricorso è inammissibile quando le censure non colpiscono in modo specifico la reale ratio del provvedimento impugnato, determinando così anche un difetto di interesse all’impugnazione.

In sintesi, la decisione conferma che nelle progressioni interne la P.A. può legittimamente selezionare non solo in base al livello di istruzione, ma anche in base alla pertinenza disciplinare del titolo, entro i limiti della ragionevolezza e della coerenza organizzativa.

Articoli Correlati

disabili stalli mobilità

Autotutela oltre i dodici mesi, il Consiglio di Stato fissa i limiti per la revoca dei parcheggi disabili

L'annullamento d’ufficio dello stallo personalizzato su strada privata è illegittimo se manca l’interesse pubblico concreto e se è superato il termine ragionevole, configurando una carenza di potere in concreto e...
accesso agli atti

Il diritto di accesso si arresta di fronte all’inesistenza dei documenti

Con la sentenza n. 05045/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che l'onere della prova sulla reale disponibilità dei dati spetta al richiedente: l'amministrazione non può esibire registri informatici ipotetici o...
passaggio a livello

Passaggi a livello privati, l’uso è subordinato alla convenzione con il gestore: legittima la chiusura se il privato rifiuta la firma

Il Consiglio di Stato chiarisce che l'obbligo di accordo previsto dal d.P.R. n. 753 del 1980 non viola il diritto di proprietà né la riserva di legge, configurandosi come una...

ANCI Risponde