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Permesso di soggiorno, no all’autocertificazione

Cassazione: attestazione del Sindaco non prova la vivenza a carico: per il ricongiungimento UE servono le rimesse continuative e documentate
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Il familiare a carico deve provare i versamenti di denaro: la Corte di Cassazione stabilisce nuove regole per il permesso di soggiorno ex D.Lgs. n. 30/2007.

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’Ordinanza n. 13148 del 17 maggio 2025, ha messo un punto fermo sull’onere della prova per i familiari extracomunitari che richiedono il permesso di ingresso e soggiorno in quanto “a carico” di un cittadino dell’Unione Europea.

Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è netto: la mera attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza del familiare non residente in Italia non è sufficiente a dimostrare la “vivenza a carico” prevista dall’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 30 del 2007.

I giudici della Cassazione, rigettando il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, hanno chiarito che, per adempiere all’onere probatorio, è indispensabile presentare una prova certa di un sostegno economico effettivo. Questo deve concretizzarsi in rimesse di denaro continuative nel tempo, capaci di dimostrare che il mantenimento del familiare avvenga in modo strutturato e non occasionale.

In sostanza, per ottenere il titolo di soggiorno, non è sufficiente una dichiarazione formale. Al richiedente viene richiesto di fornire documentazione bancaria o postale inequivocabile che attesti il flusso costante di denaro, confermando l’effettiva dipendenza economica dal cittadino UE. La decisione pone un freno alle pratiche che si basano esclusivamente su atti dichiarativi di autorità estere, ribadendo la necessità di prove di fatto concrete e continuative.

Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

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