Nel giudizio definito con sentenza n. 3976 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a occuparsi della disciplina del patto di stabilità interno e, in particolare, degli effetti del mancato rispetto degli obblighi di certificazione da parte degli enti locali.
La vicenda trae origine da una decisione della Corte d’Appello di Napoli, poi cassata con rinvio, relativa all’applicazione del divieto di assunzione di personale previsto dall’art. 31, comma 26, lettera d), della legge n. 183 del 2011. La norma stabilisce che, in caso di inadempienza al patto di stabilità, l’ente non può procedere ad assunzioni nell’anno successivo.
La Cassazione ha precisato che tale preclusione non opera in modo automatico e retroattivo quando l’inadempimento dipende dall’omessa trasmissione della certificazione del saldo finanziario entro il termine perentorio previsto dalla legge. In questi casi, il divieto di assunzione decorre solo dal momento in cui l’inadempimento si consolida, ossia dopo la scadenza del termine utile per la comunicazione.
Ne consegue che restano validi gli atti eventualmente adottati dall’ente locale nel periodo in cui il termine non era ancora spirato, escludendo quindi una applicazione retroattiva della sanzione.