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Ordinanze contingibili e urgenti: il TAR Lazio ne ribadisce i limiti, illegittimo l’uso per imporre obblighi strutturali ai privati

Con sentenza n. 02542/2026 (R.G. 00997/2025), il TAR Lazio chiarisce che il potere extra ordinem del sindaco non può essere utilizzato per imporre obblighi permanenti o sostitutivi della gestione ordinaria dei servizi pubblici: decisivi i principi di temporaneità, residualità e proporzionalità
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Con la sentenza n. 02542/2026, resa sul ricorso n. 00997/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) interviene in modo netto sui confini delle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50 del TUEL, ribadendone la natura eccezionale e non surrogatoria della programmazione amministrativa ordinaria.

Il Collegio riafferma che tale potere può essere esercitato solo in presenza congiunta di quattro presupposti indefettibili: contingibilità, intesa come pericolo improvviso e non prevedibile; urgenza, ossia impossibilità di differire l’intervento; residualità, cioè assenza di strumenti ordinari idonei; e temporaneità, che impone la fissazione di un limite finale certo e non indeterminato.

Di particolare rilievo è il passaggio in cui il TAR esclude la legittimità di ordinanze che, pur formalmente adottate per fronteggiare emergenze, producano effetti strutturali e prolungati nel tempo, trasformandosi di fatto in strumenti di gestione stabile di servizi o rapporti giuridici. Secondo i giudici, ciò determina una violazione del principio di tipicità dell’azione amministrativa e una indebita alterazione dell’assetto delle competenze tra amministrazione e soggetti gestori.

La sentenza ribadisce inoltre il limite della proporzionalità: anche in presenza di esigenze di tutela della salute pubblica, l’amministrazione non può imporre obblighi sproporzionati o economicamente non sostenibili a soggetti privati, soprattutto quando tali obblighi si traducono in una sostituzione integrale e sine die nella gestione di un servizio.

Altro principio centrale è quello della residualità dello strumento, che non può essere utilizzato quando esistano alternative ordinamentali o organizzative idonee a fronteggiare la situazione, anche attraverso l’attivazione dei soggetti istituzionalmente competenti.

Il TAR Lazio sottolinea infine che la mancanza di un termine finale effettivo è elemento di illegittimità radicale dell’ordinanza contingibile e urgente, in quanto ne trasforma la natura da misura eccezionale e temporanea a regolazione ordinaria e stabile.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che limita l’uso del potere extra ordinem, riaffermando che esso non può essere utilizzato per colmare inerzie amministrative o per riorganizzare in via surrettizia la gestione dei servizi pubblici.

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