Con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio, entra in vigore il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il provvedimento rappresenta uno dei principali tasselli della delega per la riforma fiscale prevista dalla legge n. 111 del 2023 e punta a riordinare in un unico testo la disciplina stratificatasi negli ultimi quarant’anni.
Il nuovo Testo unico è composto da 377 articoli, suddivisi in tre parti e corredati da nove allegati, una struttura più ampia rispetto al TUIR del 1986. La prima parte contiene le disposizioni generali, la seconda raccoglie le discipline speciali, mentre la terza è dedicata alle disposizioni varie, transitorie e finali. L’obiettivo è quello di rendere più organica e facilmente consultabile una normativa che, nel corso degli anni, è stata modificata da decine di interventi legislativi.
Il decreto ha prevalentemente una funzione compilativa e di coordinamento. Le disposizioni già vigenti vengono riorganizzate secondo criteri sistematici, eliminando duplicazioni, rinvii ormai superati e incoerenze formali. Il Governo precisa infatti che il testo non introduce una revisione della disciplina tributaria, ma raccoglie in un unico corpus le norme esistenti, adeguandole ai numerosi interventi normativi intervenuti negli ultimi anni.
Tra gli aspetti più rilevanti vi è la nuova organizzazione della disciplina dei redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti, con una sistemazione più razionale delle norme relative ai redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa e diversi, oltre alla disciplina dell’Ires, delle operazioni straordinarie, dei rapporti internazionali e delle disposizioni comuni. L’impostazione mira a facilitare la consultazione del testo da parte di professionisti, imprese e amministrazioni, senza incidere sui principi di tassazione già vigenti.
Il decreto è entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’applicazione operativa del nuovo Testo unico decorrerà dal 1° gennaio 2027, così da consentire agli operatori e all’amministrazione finanziaria di adeguarsi alla nuova struttura normativa.
Per i contribuenti, quindi, non cambiano nell’immediato aliquote, detrazioni o modalità di determinazione dell’imposta. La novità consiste soprattutto nell’avere un unico riferimento normativo aggiornato, destinato a sostituire il precedente TUIR del 1986 e a costituire la base per i futuri interventi di riforma del sistema tributario.