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Accesso agli atti nei contratti pubblici: il Tar Lazio blinda il segreto commerciale senza prova di stretta indispensabilità

La sentenza n. 11974/2026 chiarisce l'onere probatorio per i concorrenti: l'interesse generico della seconda classificata non basta a svelare il know-how dell'aggiudicataria.
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Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda), con la sentenza n. 11974/2026 del primo luglio 2026, ha delineato i confini del diritto di accesso agli atti di gara alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), confermando la prevalenza della tutela del segreto industriale e commerciale qualora il ricorrente non assolva a un rigoroso onere di allegazione.

Il principio di diritto: la stretta indispensabilità della documentazione

Il fulcro della pronuncia risiede nel bilanciamento tra il principio di trasparenza delle procedure di evidenza pubblica e la tutela del patrimonio tecnico-commerciale delle imprese partecipanti. Secondo i giudici amministrativi, l’accesso alle parti dell’offerta tecnica secretate dall’operatore economico per ragioni di riservatezza industriale (ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023) non è automatico.

Per superare tale sbarramento, l’impresa concorrente deve dimostrare in modo concreto lo stretto nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la difesa dei propri interessi in giudizio. Tale collegamento va declinato nei termini di una vera e propria “stretta indispensabilità”, come stabilito dal comma 5 del medesimo articolo.

Il filtro contro l’uso emulativo dell’accesso

La sentenza chiarisce che la semplice posizione di secondo classificato in graduatoria e un generico interesse alla verifica della legittimità delle operazioni di gara non sono elementi sufficienti per obbligare la stazione appaltante all’ostensione integrale delle offerte oscurate. In assenza di una prova puntuale sul vantaggio processuale specifico che si trarrebbe dalla conoscenza dei dati secretati, si applica il divieto di divulgazione previsto dall’articolo 90, comma 3, del codice.

Il meccanismo di filtro introdotto dal legislatore serve precisamente a evitare un uso emulativo del diritto di accesso: la partecipazione a una gara d’appalto non può trasformarsi in una penalizzazione per le imprese, esponendo le loro strategie commerciali e metodologie operative a una divulgazione indiscriminata che rischierebbe di alterare la leale concorrenza nei mercati futuri.

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