Con la sentenza n. 00711/2026 (Reg. Prov. Coll.) del 21 aprile 2026, relativa al ricorso n. 00295/2026 R.G., il TAR Calabria, Sezione II, ha delineato un principio di diritto in materia di pubblico impiego contrattualizzato e poteri ispettivi.
Il Tribunale ha affermato che il potere di disposizione dell’Ispettorato del lavoro può intervenire anche in caso di violazione del contratto collettivo, ma solo quando sia effettivamente riscontrata una non corretta riconducibilità delle mansioni alla categoria contrattuale di appartenenza.
In particolare, la pronuncia chiarisce che, ai sensi dell’art. 3 del CCNL 31 maggio 1999 del comparto Regioni ed autonomie locali, tutte le mansioni riconducibili alla medesima categoria sono da considerarsi professionalmente equivalenti ed esigibili. Ne deriva che la verifica deve essere condotta in base alla categoria contrattuale e non al singolo profilo formale o alla denominazione delle attività.
Il principio affermato è che le attività di carattere esecutivo e manuale, anche se non espressamente tipizzate, rientrano nella categoria A quando presentano i requisiti di semplicità operativa, supporto ai processi amministrativi e contenuto materiale delle prestazioni. In tale ambito, anche le attività di pulizia e sanificazione possono essere ricondotte alla categoria A, in quanto compatibili con le declaratorie del CCNL.
Il TAR evidenzia inoltre che il concetto di equivalenza professionale deve essere riferito alla categoria di inquadramento e non rigidamente al profilo originario, in coerenza con la disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato.
Da ciò discende il principio per cui non sussiste violazione del CCNL quando le mansioni assegnate restano interne alla stessa categoria contrattuale, anche se diverse dal profilo iniziale, con conseguente illegittimità del provvedimento ispettivo che si fondi su una diversa interpretazione.
Sulla base di tali principi, il TAR Calabria, Sez. II, sent. n. 00711/2026 (R.G. 00295/2026), ha annullato i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro.