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Irregolarità elettorali e giurisdizione: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del sindacato del giudice e il valore della “prova di resistenza”
Con la sentenza n. 2683 del 2 aprile 2026, la V Sezione del Consiglio di Stato ribadisce che nel contenzioso elettorale non ogni violazione formale comporta l’annullamento del voto: decisivo è l’impatto effettivo sulla volontà degli elettori. Chiariti anche i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo.
Con la sentenza n. 2683 del 2 aprile 2026, la V Sezione del Consiglio di Stato ribadisce che nel contenzioso elettorale non ogni violazione formale comporta l’annullamento del voto: decisivo è l’impatto effettivo sulla volontà degli elettori. Chiariti anche i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo.
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