La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27854 del 20 ottobre 2025, ha ribadito un principio rilevante in materia di IMU sugli immobili detenuti da fondi comuni di investimento. I giudici hanno stabilito che il soggetto passivo dell’imposta non è il fondo stesso, bensì la società di gestione del risparmio (SGR).
La decisione nasce da una controversia definita in secondo grado dalla Corte di giustizia tributaria dell’Emilia-Romagna, il cui esito è stato confermato dalla Suprema Corte. Al centro della questione vi era l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta municipale sugli immobili appartenenti a fondi comuni disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998.
Secondo la Cassazione, i fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono un patrimonio separato gestito dalla SGR. Proprio questa caratteristica esclude che il fondo possa essere considerato soggetto passivo d’imposta. Di conseguenza, gli obblighi tributari ricadono sulla società di gestione, che opera in nome proprio pur nell’interesse dei partecipanti al fondo.
La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità e conferma precedenti decisioni sul tema, rafforzando la linea interpretativa secondo cui la titolarità degli obblighi fiscali segue la soggettività giuridica e non la mera intestazione formale dei beni.
Il chiarimento fornito dalla Corte ha un impatto pratico significativo per operatori finanziari e amministrazioni locali, contribuendo a definire con maggiore certezza il quadro degli obblighi fiscali connessi agli investimenti immobiliari gestiti tramite fondi.