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Il giudice ordinario decide sull’allontanamento dei cittadini UE

La Corte amministrativa aveva escluso la competenza del giudice ordinario, ma la pronuncia del TAR Abruzzo chiarisce il quadro giurisdizionale.
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Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 113 del 7 marzo 2026, conferma che le controversie relative all’allontanamento dal territorio italiano dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari rientrano nella competenza del giudice ordinario. Si tratta dei casi in cui il prefetto dispone l’allontanamento ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che attua la direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’UE. La decisione chiarisce che tali provvedimenti non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, confermando un orientamento già indicato dalla giurisprudenza, come nella sentenza del TAR Marche n. 317/2023.

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