Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 113 del 7 marzo 2026, conferma che le controversie relative all’allontanamento dal territorio italiano dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari rientrano nella competenza del giudice ordinario. Si tratta dei casi in cui il prefetto dispone l’allontanamento ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che attua la direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’UE. La decisione chiarisce che tali provvedimenti non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, confermando un orientamento già indicato dalla giurisprudenza, come nella sentenza del TAR Marche n. 317/2023.