Il cronoprogramma inserito all’interno dell’offerta tecnica non integra una violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica nelle procedure di gara pubblica. È quanto stabilito dal Tar Campania, sezione di Salerno, con la sentenza n. 685 del 9 aprile 2026.
Secondo il Collegio, tale documento ha infatti una funzione essenzialmente organizzativa e descrittiva dell’esecuzione dell’appalto, in quanto si limita a rappresentare la sequenza delle lavorazioni, le modalità di organizzazione del cantiere e le fasi operative dell’intervento. Elementi che, pur rilevanti ai fini della valutazione tecnica, non introducono profili economici idonei a condizionare la trasparenza e l’imparzialità della gara.
Di conseguenza, la presenza del cronoprogramma nella documentazione tecnica non altera la distinzione tra i due ambiti dell’offerta e non espone la procedura al rischio di indebita interferenza tra valutazione tecnica e valutazione economica.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, che esclude la violazione del principio di separazione tra le due componenti dell’offerta quando gli elementi contestati abbiano natura meramente esecutiva o organizzativa, senza incidere sul contenuto economico della proposta.