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Global service e appalto integrato: il Consiglio di Stato chiarisce limiti e obblighi

La sentenza n. 7613/2025 evidenzia le differenze tra i due istituti, escludendo il ricorso a progettisti esterni e precisando i confini del rinvio pregiudiziale alla Corte UE.
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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7613 del 30 settembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulle differenze tra global service e appalto integrato, con riflessi sulla progettazione e sul ricorso ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia UE.

Il global service è un contratto misto che combina prestazioni di lavori, servizi e forniture, caratterizzato da una gestione integrata delle attività e dalla responsabilità del risultato da parte dell’aggiudicatario. Diversamente dall’appalto integrato, che richiede l’integrazione funzionale tra progettazione ed esecuzione dei lavori, il global service non consente il ricorso a un progettista esterno. Nella fattispecie, la lex specialis di gara per la manutenzione stradale richiedeva una connessione stretta tra rilievo, monitoraggio e interventi, precludendo quindi l’applicazione della disciplina dell’appalto integrato.

La decisione conferma inoltre che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE è irrilevante quando la questione riguarda l’interpretazione di norme nazionali, come l’articolo 59, comma 1-bis, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile solo agli appalti integrati. Il giudice nazionale resta libero di valutare la rilevanza della questione, potendo escludere il rinvio quando l’interpretazione del diritto UE è chiara e non lascia dubbi ragionevoli, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza Cilfit.

In sintesi, la sentenza chiarisce i confini tra global service e appalto integrato, confermando la centralità della responsabilità del risultato nell’affidamento dei servizi e precisando i limiti del ricorso a progettisti esterni e alla Corte di giustizia UE.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

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