La Corte di cassazione, con sentenza n. 6875 depositata il 20 febbraio 2026, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dell’11 settembre 2025, intervenendo su un caso relativo a ipotesi di turbativa nel settore delle gare pubbliche.
Nel provvedimento, i giudici di legittimità hanno chiarito in modo netto la distinzione tra le due principali fattispecie previste dal codice penale in materia di illeciti negli appalti. In particolare, il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) si configura già nella fase preliminare, quando la condotta è finalizzata a orientare la scelta di un determinato operatore economico sin dalla predisposizione del bando o di un atto equipollente. Non è invece necessario che tale condotta produca un effettivo condizionamento della gara o della selezione del contraente.
Diversamente, la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) presuppone che le condotte illecite intervengano successivamente all’adozione del bando e siano tali da alterare concretamente la procedura comparativa.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che valorizza la fase in cui si colloca l’illecito per distinguere le due fattispecie, confermando l’ampiezza applicativa dell’art. 353-bis c.p. anche in assenza di effetti concreti sulla gara.