Da quest’anno ai suddetti Comuni spetta, infatti, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40/% dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per il 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura non superiore a 2 milioni per ogni fusione. La quantificazione del contributo annuale (articolo 2) verrà assicurata nel limite massimo degli stanziamenti, con priorità alle fusioni di comuni, o incorporazioni, con maggiore anzianità nel caso in cui le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziati. Nel caso in cui le richieste di contributo risultino inferiori al fondo, invece, le eccedenze sono ripartiti tra le fusioni in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. Per l’attribuzione del contributo decennale le Regioni devono inviare via mail entro il mese successivo all’adozione una copia della legge regionale istitutiva della fusione al ministero dell’Interno, dipartimento Affari interni e territoriali, direzione centrale della Finanza locale, all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. I criteri di attribuzione del contributo sono elencati all’articolo 3 del decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.102 del 3 maggio 2016. In caso di ampliamento del numero degli enti che fanno parte di un Comune costituito attraverso fusione, la Regione dovrà inoltrare al Ministero dell’Interno, con le stesse modalità, copia della legge regionale di ampliamento della fusione entro un mese dall’adozione del provvedimento.