Con sentenza n. 08285/2026 (Reg. Prov. Coll.), resa sul ricorso n. 08210/2025 (Reg. Ric.) e pubblicata il 05/05/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, si pronuncia in materia di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, ribadendo un principio centrale in tema di istruttoria amministrativa e qualificazione dei contratti pubblici.
Il Collegio afferma che, ai fini della verifica dei presupposti per l’ammissione al Fondo, l’amministrazione non può fondare il proprio giudizio in modo esclusivo e vincolante sui dati contenuti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell’ANAC, ove tali informazioni derivino da autodichiarazioni della stazione appaltante e non da un accertamento sostanziale dell’Autorità. Tali elementi assumono infatti valore meramente indiziario e non possono sostituire l’istruttoria richiesta dalla normativa di riferimento.
Il TAR evidenzia che il potere ministeriale di verifica dei presupposti per l’accesso al Fondo impone un accertamento concreto della natura dell’appalto, da svolgersi sulla base dell’intera documentazione contrattuale e secondo criteri funzionali, e non limitato alla qualificazione formale del contratto come “servizi” o “lavori”. Ne consegue che la distinzione tra appalti di lavori e di servizi deve essere operata avendo riguardo alla componente sostanziale e prevalente dell’attività dedotta in contratto, con particolare riferimento all’effettiva incidenza delle prestazioni di natura edilizia o impiantistica.
Secondo il Tribunale, costituisce vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria l’adozione di provvedimenti di diniego basati su una mera lettura automatica dei dati della BDNCP, senza una verifica analitica delle caratteristiche esecutive dei singoli contratti e senza adeguato confronto con la documentazione prodotta dall’operatore economico interessato.
Alla luce di tali principi, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da e-distribuzione s.p.a., annullando i provvedimenti impugnati e imponendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo esercizio del potere, fondato su un’istruttoria completa e sostanziale, volta ad accertare la reale natura degli appalti oggetto di istanza di accesso al Fondo.
Estremi della sentenza: TAR Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 08285/2026 (Reg. Prov. Coll.), ricorso n. 08210/2025 (Reg. Ric.), pubblicata il 05/05/2026.