Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 2908 e 2909 del 12 aprile 2026, interviene nuovamente sul tema della monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale militare, delineando con precisione le condizioni che ne consentono o ne escludono il riconoscimento.
I giudici amministrativi ribadiscono innanzitutto un principio generale: le ferie devono essere fruite durante il rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta solo quando sia certo che la mancata fruizione non dipenda dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile.
Sulla base di tale criterio, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego della monetizzazione quando l’assenza di godimento delle ferie derivi da condotte disciplinarmente rilevanti. Nel caso esaminato, un militare si era visto prima sospendere dall’impiego per un mese a seguito della sottoscrizione di una perizia asseverata contenente circostanze non veritiere, successivamente utilizzata per ottenere contributi pubblici. La misura disciplinare era stata ritenuta conseguenza diretta della sua condotta e quindi a lui imputabile.
In un secondo momento, lo stesso militare era stato destinatario della sanzione della perdita del grado per rimozione, per aver svolto attività private incompatibili con il ruolo istituzionale, tra cui la collaborazione con un’impresa e la partecipazione sostanziale alla gestione di una società riconducibile al coniuge. Anche in questo caso, la condotta è stata ritenuta idonea a giustificare la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
La pronuncia affronta inoltre l’ipotesi in cui il mancato godimento delle ferie derivi da una scelta dell’interessato. È legittimo, infatti, il diniego dell’indennità quando il militare, pur prossimo al collocamento in aspettativa per infermità e consapevole dei giorni di congedo maturati, abbia rifiutato la conversione della licenza ordinaria in altra forma di fruizione, rendendo così non imputabile all’amministrazione la mancata utilizzazione delle ferie.
Le decisioni si collocano nel solco della giurisprudenza nazionale e unionale, che da tempo circoscrive la monetizzazione delle ferie ai soli casi in cui il lavoratore non abbia potuto goderne per ragioni indipendenti dalla propria volontà.