La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13031 depositata il 9 aprile 2026, ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli del 15 luglio 2025 in materia di falso ideologico.
Il principio affermato riguarda la nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’articolo 479 del codice penale. Secondo la Corte, tale nozione è più ampia rispetto a quella civilistica prevista dall’articolo 2699 del codice civile e comprende anche gli atti preparatori di procedimenti amministrativi complessi, inclusi quelli di impulso o interni, indipendentemente dal loro recepimento nell’atto finale.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione come atto pubblico di una relazione di servizio redatta da agenti di polizia su richiesta dei superiori, finalizzata a documentare un intervento effettivamente svolto. Tale documento, pur inserito in una fase interna del procedimento, è stato considerato idoneo a rilevare ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato, che estende la tutela penale della fede pubblica anche agli atti funzionali alla formazione della volontà amministrativa, purché dotati di rilevanza documentale nel procedimento.