La Seconda Sezione d’appello della Corte dei conti, con sentenza 1° aprile 2026 n. 63, ha affrontato il tema della falsa dichiarazione dei titoli di studio nell’ambito della responsabilità amministrativo-contabile, soffermandosi in particolare sull’applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno.
Nel caso esaminato, l’appellante contestava l’uso dell’istituto dei “vantaggi compensativi”, sostenendo che, in presenza di una condotta di doloso arricchimento e di un impiego ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, non potesse essere riconosciuta alcuna utilità per l’amministrazione. Secondo tale impostazione, ammettere benefici anche in casi illeciti avrebbe finito per svuotare il sistema della responsabilità erariale.
La Corte, tuttavia, ha respinto questa ricostruzione, ribadendo che l’ordinamento contabile impone di considerare i vantaggi “comunque conseguiti” dalla pubblica amministrazione o dalla collettività, valorizzando la specialità della materia rispetto alla disciplina civilistica. Il giudice contabile deve quindi valutare in concreto gli effetti della prestazione resa, anche se svolta in presenza di irregolarità.
Elemento decisivo, nel caso specifico, è stato il carattere delle mansioni svolte: attività di collaboratore amministrativo di natura meramente esecutiva, prive di contenuti altamente specialistici e riconducibili a compiti operativi generici e fungibili. In tale contesto, la Corte ha ritenuto che la prestazione, pur resa in via di fatto, abbia comunque prodotto un’utilità per l’amministrazione scolastica.
Diverso, precisa la giurisprudenza richiamata, sarebbe il caso di attività che richiedono competenze qualificate legate a specifici titoli di studio, dove la mancanza del requisito professionale può escludere ogni utilità della prestazione. Ma quando le mansioni sono semplici e ripetitive, l’apporto lavorativo può essere considerato utile e quindi idoneo a incidere sulla quantificazione del danno.
Alla luce di questi principi, la Corte ha concluso che, nel caso concreto, il danno erariale può risultare integralmente compensato dall’utilità derivante dalla prestazione effettivamente svolta, escludendo così un pregiudizio residuo per l’amministrazione.