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Edilizia popolare, Cassazione: diritti edificatori vendibili anche senza requisiti

I giudici hanno chiarito che la validità della cessione dei diritti di costruzione in ambito PEEP non dipende più dall'assenza dei requisiti soggettivi tipici dell’edilizia residenziale pubblica
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9479 dell’11 aprile 2025, ha chiarito un importante aspetto relativo alle convenzioni di Piani di Edilizia Economica Popolare (PEEP) e alla cessione dei diritti edificatori.


La questione al centro del giudizio

La vicenda riguardava un accordo di cessione volontaria con cui il soggetto che aveva ceduto un’area a un Comune per l’edilizia popolare disponeva a favore di terzi dei diritti edificatori che gli erano stati concessi dal Comune stesso. Nello specifico, come corrispettivo, il cedente aveva pattuito l’intestazione a suo favore di alcuni degli appartamenti che sarebbero stati realizzati.

La Corte d’Appello aveva messo in discussione la validità di tale accordo, sollevando il problema della mancanza, in capo al cedente o ai terzi acquirenti, dei requisiti soggettivi normalmente previsti per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.


La decisione della Cassazione

La Cassazione ha stabilito che tali accordi sono da considerarsi validi, anche in assenza dei requisiti soggettivi di assegnazione.

Il principio fondamentale richiamato è che, a seguito di una modifica normativa (l’abrogazione dell’art. 35, comma 18, della legge n. 865 del 1971, operata dall’art. 23 della legge n. 179 del 1992), l’acquirente di un diritto edificatorio nell’ambito di una convenzione PEEP non è più obbligato a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

In sostanza, una volta che l’area è stata oggetto della convenzione con il Comune, la successiva cessione dei diritti edificatori non è più strettamente vincolata ai paletti dei requisiti sociali o di reddito, a meno che non sia la stessa convenzione PEEP a prevederli esplicitamente.

In quest’ultimo caso, l’eventuale mancanza dei requisiti non determina la nullità dell’accordo, ma può al massimo rilevare ai fini di una responsabilità contrattuale tra le parti coinvolte. La Cassazione ha dunque cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma.

Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

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