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Domanda di “deindicizzazione” da motore di ricerca, tra diritto all’oblio e diritto di cronaca giudiziaria

Corte di Cassazione Sez. I Civile, sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025
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La Corte di Cassazione Sez. I Civile, con la sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025 si è pronunciata, si legge in una nota diffusa sul sito istituzionale della Corte, nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere la deindicizzazione da un motore di ricerca di notizie afferenti a una pregressa vicenda giudiziaria (all’esito della quale l’interessato era stato assolto dall’accusa di appartenenza a un’associazione di tipo mafioso, con sentenza della Corte di cassazione susseguente alla condanna in secondo grado), affermando che, nel giudizio di bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca giudiziaria, la valutazione del giudice di merito è censurabile in cassazione ove i motivi di doglianza, lungi dall’investire l’accertamento del fatto nella sua materialità storica, riguardino la correttezza del metodo seguito nonché il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, poiché, essendo coinvolto il diritto fondamentale al controllo dell’insieme delle informazioni che definiscono l’immagine “sociale” (la cd. autodeterminazione informativa), l’atteggiarsi del singolo fatto concreto finisce con il penetrare nel cuore stesso delle valutazioni, concorrendo a determinare il senso o il verso del bilanciamento, il quale presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’oggetto della notizia e il tempo trascorso.

Nella specie, così come riassunto nella nota, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di deindicizzazione, sul presupposto che la conservazione in rete di articoli che si riferivano all’accusa di affiliazione a un’organizzazione criminale non potesse ritenersi giustificata in considerazione della diversa condanna per usura riportata dal soggetto – della quale, peraltro, non si faceva cenno in tre dei quattro articoli in questione -, tanto più che non era stata corredata da un aggiornamento che desse conto dell’intervenuta assoluzione.

Fonte: Corte Suprema di Cassazione

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