Una delle novità approvate alla Camera durante l’esame del disegno di legge sul consumo di suolo riguarda gli incentivi alla demolizione degli edifici residenziali in stato di abbandono, nonché la loro ricostruzione in classe A.
A tale riguardo i Comuni avevano espresso dissenso a causa di procedure complesse e all’inadeguatezza del periodo transitorio. Oggi l’iter prevede deroghe al divieto di consumo di suolo per i progetti di pubblica utilità e gli interventi per i quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge. La Camera per favorire la sicurezza e l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente (relativo agli edifici residenziali in classe energetica E, F, G oppure ritenuti non sicuri dal punto di vista sismico) autorizza la demolizione e la ricostruzione all’interno della stessa proprietà, se di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di classe A.
Questi interventi non venendo considerati come nuove costruzioni non saranno soggetti al pagamento del contributo di costruzione. Da questa possibilità sono esclusi i centri storici e gli immobili vincolati, se non per autorizzazione della competente sovrintendenza. Il consumo di suolo sarà consentito solo per i lavori e le opere di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione operanti alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso in cui questi ultimi non siano entrati in vigore prima della legge, verranno valutate le localizzazioni alternative per i progetti in grado di non consumare suolo. Saranno, infine, fatti salvi i procedimenti in corso, gli interventi ed i programmi di trasformazione desunti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica a seguito della legge 1150/1942 previsti nei piani attuativi e per i quali i soggetti interessati abbiano presentato domanda di approvazione prima dell’entrata in vigore della legge sul consumo di suolo.