TAR Toscana, Sez. III, sentenza 12 maggio 2026, n. 00905/2026 (R.G. 716/2021)
Il mutamento di destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante anche in assenza di opere edilizie quando determini il passaggio tra categorie funzionali diverse, ai sensi dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, e deve essere valutato in termini di effettiva compatibilità con la destinazione impressa dallo strumento urbanistico. Non assume rilievo, in tale verifica, la mera qualificazione fattuale dell’utilizzo del bene quando questo risulti incompatibile con la funzione urbanistica prescritta.
Inoltre, la regola della prevalenza della destinazione d’uso in termini di superficie utile, di cui all’art. 99, comma 4, l.r. Toscana n. 65/2014, è riferita ai fabbricati e alle unità immobiliari e non può essere estesa ai terreni, né utilizzata per legittimare usi non coerenti con la disciplina di zona.
Sulla base di tali principi, il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il diniego di sanatoria e l’avvio del procedimento sanzionatorio relativo all’utilizzo di un’area classificata a verde/parco (Vp) per esposizione e deposito di autoveicoli, attività incompatibile con la destinazione urbanistica impressa.