La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 18365 del 5 luglio 2025, ha chiarito che nei contratti a progetto il recesso ad nutum, anche se previsto nel contratto individuale, è nullo. Secondo i giudici, la normativa vigente (art. 67 del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012) consente lo scioglimento del rapporto solo per giusta causa. La sentenza conferma quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Ancona, sottolineando che il lavoratore in contratto a progetto può essere licenziato esclusivamente per motivi oggettivi e gravi, e non in via unilaterale senza giustificazione.
Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione