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Corte dei conti: prevale la regola dei vantaggi anche per prestazioni lavorative minimali e non specialistiche
La Sezione centrale d’appello chiarisce i rapporti tra art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994 e art. 2126 c.c.: in caso di mansioni meramente esecutive svolte senza il titolo richiesto o con titolo irregolare, il vantaggio per la pubblica amministrazione può escludere il danno erariale
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