La Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 23 marzo 2026, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti della Campania. La disputa riguardava l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che aveva previsto l’abrogazione della cosiddetta pensione privilegiata.
Secondo la Consulta, la normativa non viola l’articolo 3 della Costituzione e non risulta discriminatoria nemmeno per i procedimenti ancora non avviati alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In altre parole, l’esclusione della possibilità di richiedere immediatamente il trattamento pensionistico speciale non costituisce una violazione dei principi costituzionali.
La sentenza conferma così la piena legittimità dell’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata introdotta oltre quindici anni fa, chiudendo la questione sollevata dalla magistratura contabile.