Con la sentenza n. 8295/2026 (R.G. n. 5014/2021), pubblicata il 05/05/2026, il TAR Lazio, Sez. V quater, interviene in materia di convenzioni urbanistiche e scomputo degli oneri di urbanizzazione, riaffermando un principio centrale: l’obbligazione assunta dal privato non si frammenta in prestazioni autonome, ma conserva natura unitaria anche quando sia prevista una modalità alternativa di adempimento.
Secondo il Collegio, nelle convenzioni urbanistiche che consentono al privato di realizzare opere a scomputo degli oneri, si configura una obbligazione unica di natura pecuniaria, rispetto alla quale la realizzazione dell’opera pubblica rappresenta una forma alternativa di adempimento (datio in solutum). Ne consegue che la prestazione di facere non estingue autonomamente il rapporto obbligatorio, ma opera come modalità sostitutiva del pagamento.
Il principio cardine affermato è che, ove la prestazione sostitutiva divenga impossibile per effetto di scelte sopravvenute della pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie potestà urbanistiche, non si determina l’estinzione dell’obbligazione, bensì la riattivazione dell’originaria obbligazione monetaria, quale espressione dell’unico interesse pubblico sotteso al contributo urbanistico.
Il TAR precisa infatti che l’impossibilità sopravvenuta della “facultas solutionis” non incide sull’esistenza del debito principale, ma ne determina la riespansione nella forma pecuniaria originaria, onde evitare una lesione dell’interesse pubblico all’integrale acquisizione degli oneri di urbanizzazione e un ingiustificato arricchimento del privato.
In tale quadro, il giudice amministrativo ribadisce che la disciplina delle convenzioni urbanistiche, pur inserendosi in un modello negoziale, resta connotata da una forte componente pubblicistica, che esclude un sinallagma perfetto tra le prestazioni e consente all’amministrazione di incidere sull’assetto attuativo per ragioni di governo del territorio.
La decisione affronta anche il tema della giurisdizione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’escussione della fideiussione, ritenuta riconducibile a un rapporto privatistico autonomo rispetto alla convenzione urbanistica.
Nel dispositivo, il TAR Lazio (Sez. V quater) dichiara inammissibili le domande di annullamento per carenza di interesse, declina la giurisdizione sulla garanzia fideiussoria e accoglie la domanda di accertamento nei limiti della persistente debenza dell’equivalente economico, da determinarsi secondo i criteri indicati in motivazione.
Sentenza: TAR Lazio, Sez. V quater, n. 8295/2026, R.G. n. 5014/2021, pubblicata il 05/05/2026.