Anche i contratti attivi della pubblica amministrazione, pur non rientrando nell’applicazione diretta del Codice dei contratti pubblici, devono essere sottoposti al rispetto dei principi fondamentali di matrice nazionale ed euro-unitaria in materia di concorrenza.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza 28 aprile 2026, n. 3316, precisando che tali principi trovano applicazione quando i contratti comportano un’opportunità di guadagno economico per l’operatore privato.
In particolare, anche i contratti attivi – ossia quelli da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione – devono rispettare criteri di imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. Ciò in forza dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, oltre che delle norme contabili storiche contenute nel r.d. n. 2440 del 1923 e nel r.d. n. 827 del 1924, che impongono il ricorso a procedure selettive salvo ipotesi eccezionali e tassative.
La decisione si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa, confermando l’obbligo per le amministrazioni di non derogare ai principi concorrenziali anche quando non operano nell’ambito delle tradizionali procedure di gara.