L’eccezione di intervenuta usucapione sollevata dall’amministrazione non è sufficiente a far venir meno l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza del privato diretta all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 4963 del 22 giugno 2026.
Il Collegio chiarisce che, nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, il tema centrale è esclusivamente l’accertamento dell’esistenza dell’obbligo di provvedere e del suo eventuale inadempimento. Ne consegue che l’eccezione di usucapione, pur potendo essere esaminata in via incidentale ai sensi dell’art. 8 del Codice del processo amministrativo, non costituisce l’oggetto principale del giudizio e non può giustificare il rigetto dell’azione sul silenzio.
La sentenza ribadisce inoltre che l’art. 42-bis del Testo unico espropri trova applicazione in tutte le ipotesi di utilizzazione senza titolo di un immobile per finalità di interesse pubblico, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato l’assenza di un valido titolo ablatorio. Pertanto, a fronte di una formale istanza del privato, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Il Consiglio di Stato evidenzia anche che l’usucapione non può essere accertata sulla sola base del decorso del tempo, ma richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, il cui onere grava sull’amministrazione che la eccepisce, secondo le regole ordinarie in materia di riparto della prova.
Accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato ha quindi riformato la decisione del TAR Marche e ordinato al Comune di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.