Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza pubblicata il 20/05/2026, n. 04050/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 06449/2024 REG.RIC.), interviene sui limiti degli effetti del vincolo archeologico e sugli obblighi decisori della pubblica amministrazione in presenza di occupazioni di fatto di beni privati.
Il Collegio ribadisce, in primo luogo, che il vincolo archeologico ha natura conformativa del diritto di proprietà e non può essere qualificato come misura sostanzialmente espropriativa. Ne consegue che esso incide legittimamente sulle modalità di godimento del bene senza comportare, di per sé, l’obbligo per l’amministrazione di attivare procedimenti espropriativi, né può essere automaticamente assimilato a un’ablazione del diritto dominicale.
Sul piano processuale e amministrativo, la sentenza chiarisce inoltre un principio centrale: quando il privato propone un’istanza di restituzione del bene o, in alternativa, di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere espressamente. Tale dovere sussiste anche in presenza di situazioni complesse, come occupazioni pregresse e vincoli culturali sopravvenuti, e non può essere eluso mediante valutazioni implicite o comportamenti meramente materiali.
Il Consiglio di Stato sottolinea che la discrezionalità riconnessa all’eventuale acquisizione sanante non elimina il vincolo giuridico a concludere il procedimento: la scelta tra restituzione con riduzione in pristino e acquisizione ex art. 42-bis resta riservata al merito amministrativo, ma deve essere comunque esercitata con provvedimento espresso.
È pertanto illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato, soprattutto laddove risulti una perdurante situazione di fatto riconducibile alla stessa amministrazione. In tali casi, il giudice può ordinare alla pubblica amministrazione di adottare una decisione formale, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale sull’an dell’acquisizione.
La sentenza riafferma infine la distinzione tra tutela del vincolo culturale e strumenti di tipo espropriativo, escludendo che il primo possa automaticamente giustificare pretese risarcitorie da perdita della proprietà, salvo l’attivazione degli specifici istituti previsti dall’ordinamento per la composizione dell’assetto dominicale.
In conclusione, il Consiglio di Stato accoglie l’appello nei limiti indicati in motivazione e ordina al Ministero della cultura di pronunciarsi entro 30 giorni sull’istanza del 8 aprile 2022, scegliendo tra restituzione previa riduzione in pristino o acquisizione ex art. 42-bis.
Estremi della decisione: Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20/05/2026, n. 04050/2026 REG.PROV.COLL., ricorso n. 06449/2024 REG.RIC.