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Consiglio di Stato: il pagamento ridotto della sanzione non comporta acquiescenza alle misure ripristinatorie
Con la sentenza n. 3325 del 28 aprile 2026, Palazzo Spada chiarisce che il pagamento agevolato estingue solo la sanzione pecuniaria e non preclude l’adozione di ordini di ripristino, se non adeguatamente contestati e conosciuti dall’interessato
di Redazione
Con la sentenza n. 3325 del 28 aprile 2026, Palazzo Spada chiarisce che il pagamento agevolato estingue solo la sanzione pecuniaria e non preclude l’adozione di ordini di ripristino, se non adeguatamente contestati e conosciuti dall’interessato
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