La Corte costituzionale – si legge in un comunicato pubblicato sul proprio sito – ha dichiarato “inammissibile” la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile sollevata dalla Corte dei conti, sezione Liguria, riguardante le condizioni per la richiesta di risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione davanti al giudice contabile.
Con la sentenza 191/2019 (relatore Augusto Antonio Barbera), la Corte non è quindi entrata nel merito della questione, rilevando che la disciplina del danno all’immagine della Pa, contenuta nel recente Codice di giustizia contabile, si presta a differenti interpretazioni quanto all’individuazione dei reati per i quali la Procura contabile può agire per chiedere il risarcimento di questo tipo di danno.
Ad avviso dei giudici costituzionali, la Corte dei conti non ha preso in esame le diverse interpretazioni possibili, non ha rappresentato l’intero quadro normativo e non ha motivato adeguatamente sulla possibilità di ritenere che il titolo del reato commesso nella fattispecie avrebbe consentito una condanna al risarcimento del danno all’immagine. Così facendo, ha impedito una verifica sulla “rilevanza” della questione nel giudizio principale.
Nella vicenda specifica, un ufficiale della Polizia di Stato imputato di violenza privata aggravata (articolo 61, n.9 del Codice penale) per i fatti del “G8” di Genova (luglio 2001), era stato prosciolto dalla Corte d’appello del capoluogo ligure per intervenuta prescrizione e condannato a risarcire il danno alle parti civili. La Corte dei conti aveva ritenuto illegittima la norma che subordina il risarcimento del danno all’immagine alla condanna in sede penale del pubblico dipendente.
La Corte costituzionale non è entrata nel merito, diversamente da quanto è avvenuto con le precedenti decisioni (ordinanze n.167 e n. 168 del 2019), che però si riferivano alla normativa anteriore all’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile.