Nei concorsi pubblici e nelle procedure di progressione verticale, l’attestato di lodevole servizio possiede una valenza meramente “tabellare” o binomiale (basata sul meccanismo del possesso o non possesso) e non quantitativa: il punteggio previsto dal bando non può essere moltiplicato per il numero di attestazioni presentate dal candidato, a meno che lo stesso avviso non ne preveda espressamente la cumulabilità.
Il principio di diritto è stato statuito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 05054/2026, pubblicata il 24 giugno 2026 (reg. ric. n. 08984/2025), che ha respinto il ricorso per la riforma della sentenza del Tar Campania n. 02915/2025.
I giudici di Palazzo Spada, applicando i criteri di interpretazione letterale e sistematica previsti dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile, hanno evidenziato una netta distinzione tra le diverse tipologie di titoli valutabili all’interno di un bando:
- titoli a contenuto specifico: come le pubblicazioni scientifiche, le abilitazioni o i corsi di formazione, per i quali il bando prevede un meccanismo incrementale o un punteggio massimo raggiungibile per ciascun elemento;
- titoli a valenza qualitativa: come il lodevole servizio, che esprime una qualità e un’attitudine soggettiva del lavoratore.
Secondo il Consiglio di Stato, l’uso del termine al singolare (“attestato”) all’interno del bando, privo di indicatori di moltiplicazione (quali “per ciascun titolo”) o di tetti massimi di categoria, conferma che il punteggio assegnato alla voce ha natura fissa e unitaria. Una lettura contraria, mirata a sommare i titoli in modo illimitato, risulterebbe irragionevole e altererebbe la struttura stessa della valutazione delle competenze professionali definita dall’amministrazione.