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Concessioni demaniali, la decadenza non è automatica ma la morosità reiterata può giustificarla

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 11489/2026, chiarisce che il potere di decadenza ex articolo 47 del Codice della navigazione richiede una valutazione discrezionale fondata su gravità, proporzionalità e interesse pubblico. Il mancato pagamento dei canoni protratto per anni integra però un inadempimento tale da legittimare la cessazione del rapporto concessorio.
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La decadenza di una concessione demaniale marittima per mancato pagamento dei canoni non costituisce un effetto automatico dell’inadempimento, ma richiede una valutazione concreta dell’amministrazione sulla gravità della condotta e sulla compatibilità della prosecuzione del rapporto con l’interesse pubblico perseguito dalla concessione. È questo il principio ribadito dal Tar Lazio, sezione V Ter, con la sentenza 24 giugno 2026, n. 11489.

Il Collegio ha ricordato che l’articolo 47 del Codice della navigazione attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale e non vincolato. L’accertamento dell’inadempimento rappresenta solo il primo passaggio dell’istruttoria: occorre poi verificare se la violazione sia di entità tale da compromettere in modo significativo le finalità pubbliche sottese alla concessione, secondo criteri di adeguatezza, necessità e proporzionalità dell’intervento.

Richiamando la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tar evidenzia che non ogni violazione degli obblighi concessori giustifica la decadenza. La misura espulsiva è legittima soltanto in presenza di un inadempimento non marginale, idoneo a far prevalere l’interesse pubblico alla riacquisizione del bene rispetto a quello alla prosecuzione del rapporto.

Nel caso esaminato, tuttavia, la protratta morosità del concessionario è stata ritenuta sufficiente a integrare tale requisito. Il giudice amministrativo ha valorizzato la reiterazione dell’omesso pagamento dei canoni per un lungo arco temporale, osservando che l’assenza di qualsiasi versamento, anche solo parziale, evidenzia una violazione grave e continuativa degli obblighi assunti con il titolo concessorio.

La sentenza precisa inoltre che eventuali contestazioni sull’ammontare dei canoni o sulla loro prescrizione non eliminano il disvalore della condotta ai fini della valutazione della decadenza. Tali questioni possono essere fatte valere attraverso gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ma non giustificano, di per sé, il mancato adempimento protratto nel tempo.

Il Tar esclude anche l’applicabilità della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 100 del Dl n. 104/2020, rilevando che la sospensione dell’efficacia di alcuni provvedimenti relativi ai canoni demaniali era limitata a specifiche ipotesi e non risultava riferibile alla vicenda oggetto del giudizio.

Da ultimo, il Collegio ribadisce un principio consolidato: quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, ciascuna idonea da sola a sostenerne la legittimità, l’eventuale caducazione di una di esse non comporta l’illegittimità dell’atto. Nel caso di specie, la morosità reiterata è stata considerata sufficiente a fondare la decadenza, rendendo irrilevanti le ulteriori contestazioni formulate dall’amministrazione.

Con la sentenza n. 11489/2026 il Tar Lazio conferma quindi che il potere di decadenza nelle concessioni demaniali richiede sempre una valutazione sostanziale dell’inadempimento, ma che il mancato pagamento dei canoni protratto e sistematico costituisce una violazione di gravità tale da legittimare la cessazione del rapporto concessorio.

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