Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 e la circolare 1/Df del 14 aprile 2016, la procedura che prevede il riversamento dei tributi locali arrivati per errore al Comune sbagliato, oppure per il rimborso delle somme versate in eccesso, diventa operativa. La Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi da 722 a 727, legge 147/2013) ha assegnato alle stesse amministrazioni “incompetenti” l’incarico di rimettere i conti a posto, a partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2012, senza oneri né sanzioni per il contribuente.
La circolare 1/Df del 14 aprile 2016 prevede che, per accelerare le procedure di rimborso e favorire l’incrocio dei flussi informativi, saranno considerati solo i dati trasmessi telematicamente con l’eccezione dell’istanza e delle comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dagli stessi Comuni. Con la nuova procedura, l’amministrazione municipale deve riversare alla cassa giusta la somma indebitamente percepita per errore. Per avviare l’operazione, il contribuente deve inoltrare una comunicazione a entrambi i Comuni, indicando gli estremi dell’errato versamento, l’importo, i dati catastali dell’immobile, l’Ente locale destinatario del contributo e quello che abbia ricevuto per errore l’imposta. Il Comune, da parte sua, ha 180 giorni di tempo per verificare e riversare la somma. La procedura naturalmente è valida anche nel caso in cui sia l’ente stesso ad accorgersi dell’errore.